RIFORMA CARTABIA NEL DIRITTO DI FAMIGLIA
di Avv. Foppa Vincenzini Giorgia – Coordinatore genitoriale e Curatore speciale minori – Studio Legale FoppaVincenzini-Milanese Modena 059-2929843
Il decreto legislativo 10 ottobre 2022 n.149 (c.d. Riforma Cartabia) ha introdotto nuove norme di procedura dedicate ai procedimenti che riguardano la persona e la famiglia: le nuove disposizioni sono contenute nel libro II, (nuovo) titolo IV- bis del codice di procedura civile intitolato “Norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie” c.d. procedimento PMF, in particolare negli articoli 473-bis e ss. c.p.c.
AMBITO DI APPLICAZIONE
Queste disposizioni si applicano a tutti i procedimenti – instaurati successivamente al 28 febbraio 2023 – relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie, di competenza del tribunale ordinario, del giudice tutelare e del tribunale per i minorenni.
Uniche eccezioni nelle quali non si applica il procedimento PMF:
- se la legge dispone diversamente;
- nei procedimenti per dichiarazione di adottabilità, per l’adozione di minori di età, quelli in materia di immigrazione, di protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini UE.
Le nuove norme si applicano a tutti i modelli familiari: coppie unite in matrimonio, convivenze di fatto e unioni civili tra persone dello stesso sesso.
Il nuovo procedimento assorbe anche le controversie tra genitori non legati da vincolo matrimoniale, le controversie in materie di alimenti; si applica altresì anche ai procedimenti relativi allo stato delle persone (c.d. “azioni di stato”).
PRINCIPALI NOVITÀ
- Poteri del Giudice (art. 473-bis.2 c.p.c.)
La nuova norma si distingue per il dettaglio con cui identifica i casi in cui il Giudice può adottare provvedimenti in assenza di domanda di parte oppure attivare iniziative per la raccolta della prova. Sono poteri esercitabili esclusivamente in favore del minore, che è parte sostanziale del processo: la disposizione, infatti, premette che l’iniziativa del Giudice deve essere adottata “a tutela del minore”.
In particolare, il Giudice può:
- nominare il curatore speciale nei casi previsti dalla legge;
- disporre mezzi di prova al di fuori dei limiti di ammissibilità previsti dal codice civile;
- con riferimento alle domande di contributo economico, ordinare l’integrazione della documentazione depositata dalle parti e disporre ordini di esibizione e indagini sui redditi, sui patrimoni e sull’effettivo tenore di vita, anche nei confronti di terzi, valendosi se del caso della polizia tributaria;
- adottare i provvedimenti opportuni in deroga all’art.112 c.p.c. ovvero al principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
- Ascolto del minore (dall’art. 473-bis.4. c.p.c. all’art.473-bis.6 c.p.c.)
E’opportuno premettere che il “Diritto del minore di esprimere la propria opinione”, stabilito dalla Convenzione Onu, è orami oggetto di armonizzazione europea e costituisce l’istituto cardine dei procedimenti minorili.
Le regole giuridiche e i principi consolidatesi nell’ordinamento italiano affermano che:
- l’audizione del minore infra-dodicenne capace di discernimento costituisce adempimento obbligatorio;
- l’adempimento è svolto a tutela dei principi del contraddittorio e del giusto processo, in relazione al quale incombe sul Giudice che ritenga di ometterlo un obbligo di specifica motivazione;
- in caso di omessa audizione del minore, il procedimento è viziato da nullità;
- l’ascolto deve essere disposto rebus sic stantibus ossia “per ogni procedimento” che coinvolga il bambino, essendo pertanto irrilevante che il minore sia stato sentito in altri precedenti procedimenti.
Queste regole e principi trovano, oggi, specifica collocazione nelle nuove disposizioni introdotte dalla c.d. Riforma Cartabia che, in particolare, determinano i casi dell’ascolto (art.473-bis.4 c.p.c.) e le sue modalità (art.473-bis.5 c.p.c.). La disciplina presenta, invero, differenze sostanziali rispetto alla precedente, in senso migliorativo, in quanto i casi di esclusione motivata dell’audizione sono, ora, ben tipizzati nel secondo comma dell’ art.473-bis.4 c.p.c.: 1) l’ascolto è in contrasto con l’interesse del minore; 2) l’ascolto è manifestamente superfluo; 3) sussiste un’ipotesi di impossibilità fisica o psichica del minore; 4) il minore manifesta la volontà di non essere ascoltato ; 5) nei procedimenti in cui si prende atto di un accordo dei genitori relativo alle condizioni di affidamento dei figli, il Giudice procede all’ascolto soltanto se necessario (si mira a tutelare l’interesse del minore a non essere ulteriormente esposto a possibili pregiudizi derivanti dal rinnovato coinvolgimento emotivo nelle questioni relative alla rottura del nucleo familiare).
Per quanto concerne le modalità dell’ascolto, la nuova disciplina prevede:
- l’ascolto del minore è condotto dal Giudice, il quale può farsi assistere da esperti e altri ausiliari: ciò vuol dire che la regola generale è che l’audizione debba essere diretta, quindi condotta dal Giudice e che, solo eccezionalmente, per ragioni primarie di tutela del bambino, l’ascolto può essere realizzato con modalità diverse;
- l’udienza è fissata in orari compatibili con gli impegni scolastici del minore, ove possibile in locali idonei e adeguati alla sua età, anche in luoghi diversi dal Tribunale;
- prima di procedere all’ascolto, il Giudice indica i temi oggetto dell’adempimento ai genitori, agli esercenti la responsabilità genitoriale, ai rispettivi difensori e al curatore speciale;
- le parti possono proporre argomenti e temi di approfondimento per l’audizione;
- le parti, su autorizzazione del Giudice, possono partecipare all’ascolto;
- il Giudice, tenuto conto dell’età e del grado di maturità del minore, lo informa della natura del procedimento e degli effetti dell’ascolto e procede all’adempimento con modalità che ne garantiscono la serenità e riservatezza; il minore che ha compiuto i 14 anni è informato altresì della possibilità di chiedere la nomina di un curatore speciale;
- dell’ascolto del minore è effettuata registrazione audiovisiva; se per motivi tecnici non è possibile procedere alla registrazione, il processo verbale descrive dettagliatamente il contegno del minore.
Il procedimento PMF inserisce poi un interessante disposizione di carattere generale, ovvero l’art. 473-bis.6 c.p.c., che regola la reazione del processo al caso in cui emerga il rifiuto del minore ad incontrare il genitore o siano allegate o segnalate condotte di un genitore tali da ostacolare il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo tra il minore e l’altro genitore o la conservazione di rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale: in tal caso il Giudice procede all’ascolto senza ritardo, assume sommarie informazioni sulle cause del rifiuto e può disporre l’abbreviazione dei termini processuali.
Prassi del Tribunale di Modena in tema di ascolto del minore: secondo la Sezione Prima di tale Tribunale all’ascolto del minore potrà anche essere delegato un esperto o il servizio sociale in ragione della delicatezza di tale incombente. L’avvocatura modenese ritiene che il testo dell’art. 473-bis.5 c.p.c. debba essere interpretato nel senso che sia il Magistrato a condurre l’ascolto (c.d. ascolto diretto) o ad ascoltare il minore con l’assistenza di un ausiliario o di un esperto in psicologia o psichiatria infantile (c.d. ascolto assistito). L’argomento sarà oggetto di ulteriori approfondimenti, conseguenti alla prassi applicativa. In ogni caso, al fine di supplire alla carenza di consulenti tecnici e di professionisti specializzati che possono svolgere il ruolo di esperti, si ipotizza di fare ricorso, come già avvenuto in altri Tribunali, a professionisti in pensione che si dichiarino disponibili.
- Curatore speciale del minore (art. 473-bis.8 c.p.c.)
Tale norma ha introdotto fattispecie tipiche e atipiche nelle quali viene nominato il curatore speciale del minore.
- Casi tipici ex art. 473-bis.8 primo comma c.p.c. (c.d. curatela vincolata).
Il Giudice provvede alla nomina del curatore speciale del minore, anche d’ufficio e a pena di nullità degli atti del procedimento:
- nei casi in cui il pubblico ministero abbia chiesto la decadenza dalla responsabilità genitoriale di entrambi i genitori, o in cui uno dei genitori abbia chiesto la decadenza dell’altro;
- in caso di adozione di provvedimenti ai sensi dell’art. 403 c.c. (affidamento etero familiare) o di affidamento del minore ai sensi degli articoli 2 e seguenti della legge 4 maggio 1983, n.184 (disciplina dell’adozione e dell’affidamento);
- nel caso in cui dai fatti emersi nel procedimento venga alla luce una situazione di pregiudizio per il minore tale da precluderne l’adeguata rappresentanza processuale da parte di entrambi i genitori;
- quando ne faccia richiesta il minore che abbia compiuto quattordici anni.
- Casi atipici ex art. 473-bis.8 secondo comma c.p.c. (c.d. curatela facoltativa).
Il Giudice può nominare in ogni caso un curatore speciale quando i genitori appaiano per gravi ragioni temporaneamente inadeguati a rappresentare gli interessi del minore (es. in caso di consenso a trasfusioni di sangue o rifiuto a vaccinazione anti Covid).
Alla luce della nuova disposizione inserita, il Legislatore modula poi due diverse ipotesi di curatela speciale:
- processuale (art. 473-bis.8 primo e secondo comma c.p.c.): il curatore speciale del minore, nei primi due commi di tale articolo, è figura processuale ossia soggetto chiamato a rappresentare il minore nei casi di conflitto di interessi con i genitori (specificatamente indicati nella norma) oppure nei casi in cui vi sia espressa richiesta del minore che abbia compiuto i quattordici anni di età.
- sostanziale (art. 473-bis.8 terzo comma c.p.c.): il curatore speciale del minore, nel terzo comma della citata norma, ha natura sostanziale: agisce “fuori” dal processo e per situazioni specifiche su mandato del Giudice; al curatore vengono, quindi, attribuiti specifici poteri di rappresentanza sostanziale, quali ad esempio la decisione sull’iscrizione scolastica, sulle cure mediche, sui trattamenti sanitari etc.
- La mediazione familiare (art.473-bis.10 c.p.c.)
Prima della riforma, la Mediazione Familiare, sul piano legislativo, veniva menzionata con richiami sporadici e non coordinati e lasciava alla discrezione dei Tribunali più “illuminati” farne invito alle parti: art. 337 octies, comma 2, c.c. per quanto riguarda la facoltà del Giudice di prospettare la mediazione ai coniugi e art. 6, comma 3, L. 162/2014 circa l’obbligo di informativa sulla Mediazione Familiare richiesto agli avvocati nei confronti dei loro clienti.
La Riforma Cartabia ha deciso di conferire una dignità specifica ad un istituto, quello della Mediazione Familiare appunto, inteso come strumento complementare e integrativo della risoluzione della controversia.
Nello specifico il legislatore è intervenuto a disciplinare determinati aspetti relativi a:
- informativa: con il decreto di fissazione dell’udienza di comparizione delle parti, emesso a seguito del deposito del ricorso introduttivo del giudizio, il Giudice “informa le parti della possibilità di avvalersi della mediazione familiare” (art. 473-bis.14 comma 4 c.p.c.);
- invito ad esperire il tentativo di mediazione familiare: “il Giudice può, in ogni momento, informare le parti della possibilità di avvalersi della mediazione familiare e invitarle a rivolgersi ad un mediatore … Qualora ne ravvisi l’opportunità, il Giudice, sentite le parti e ottenuto il loro consenso, può rinviare l’adozione dei provvedimenti temporanei ed urgenti per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell’interesse morale e materiale dei figli “(art. 473-bis.10 c.p.c.);
- interruzione del percorso di Mediazione familiare in caso di notizia di abusi o violenze espressamente prevista dall’art. 473-bis. 43 c.p.c.;
- istituzione dell’elenco dei Mediatori Familiari presso i Tribunali consultabili dalle parti in maniera da poter scegliere con più facilità il professionista con cui intraprendere il percorso: “ .. rivolgersi ad un mediatore da loro scelto tra le persone iscritte nell’elenco formato a norma delle disposizioni di attuazione del presente codice, per ricevere informazioni circa le finalità, i contenuti e le modalità del percorso e per valutare se intraprenderlo” (art. 473-bis.10 c.p.c.);
In merito a tale istituto si ritiene opportuno riportare le parole della giurista e professoressa Marta Cartabia in occasione di un intervento sulla riforma della giustizia: “ La nostra società ha un gran bisogno di imparare a ricomporre i conflitti.. imparare a disinnescare il potenziale esplosivo del conflitto – di qualunque natura esso sia- prima che deflagri, e offrire strumenti giuridici per farlo, oltre che un bene in sé, il più efficace contributo alla modernizzazione della macchina della giustizia che potremo consegnare alle generazioni future”.
- Il c.d Coordinatore Genitoriale (art. 473-bis.26 c.p.c.)
Il processo di famiglia si occupa frequentemente di separazioni e divorzio e di situazioni nelle quali permane alta e perdurante conflittualità, ben oltre le condizioni di fisiologico conflitto che si legano a questi eventi . L’alta conflittualità è una forma di “maltrattamento”, spesso associata a manifestazione di agiti davanti ai figli. Interferisce sulla possibilità per i figli di condividere esperienze significative ed affetti in famiglia e spesso li conduce a sviluppare sofferenza psichica. L’alta conflittualità può manifestarsi come conflitto agito sia a livello verbale che fisico, i cui effetti a lungo termine favoriscono lo sviluppo nei figli di disturbi quali deficit di attenzione, disregolazione emotiva e problemi comportamentali. Il conflitto che si traduce in ostilità non verbale e permane a lungo nel tempo può favorire lo sviluppo nei figli di problemi affettivi, disturbi dello sviluppo e sofferenza psichica, fino all’esordio di disturbi psicopatologici.
Per situazioni del genere ed al fine di prevenire tutto questo, la Riforma Cartabia all’ 472-bis.26 c.p.c. prevede la facoltà per il Giudice, su richiesta concorde delle parti, di nominare un “ausiliario” dotato di specifiche competenze, in grado di coadiuvare il nucleo familiare nel superamento dei conflitti, nell’ausilio per i minori e per la ripresa o il miglioramento delle relazioni fra genitori e figli. Per quanto non espressamente chiamato tale, si tratta del c.d. Coordinatore Genitoriale, un professionista specificatamente formato a questo metodo, che lavora con la coppia genitoriale sulle modalità comunicative fra i genitori, facendo da raccordo, in una dimensione di rete, fra operatori del sistema socio-sanitario, insegnanti, referenti delle attività extra-scolastiche. Il Coordinatore Genitoriale lavora con i genitori e con gli avvocati delle parti per salvaguardare la relazione fra genitori, coadiuvarli nelle scelte in tema di salute, educazione, frequentazione del genitore non collocatario e per l’applicazione di quanto previsto dai dispositivi emessi dall’ Autorità Giudiziaria. E’ opportuno valutare la possibilità di nominare un Coordinatore Genitoriale – sempre su espresso accordo delle parti – ad esempio quando la Mediazione Familiare non ha avuto successo, quando ai figli viene negato il contatto fisico/enotivo con un genitore, oppure sono severamente ridotte le frequentazioni. L’incarico può aver luogo sia da parte del Tribunale, in ambito quindi pubblicistico, sia su incarico delle parti, a seguito del suggerimento ad esempio dei loro avvocati. La durata dell’incarico, salvo diversi accordi, è di 6 mesi rinnovabili fino ad un massimo di 24 mesi.
- Procedimento di separazione e divorzio (dall’art.473-bis.11 c.p.c. all’art.473-bis.51 c.p.c.
Diverse le novità in merito a tali procedimenti:
- i tempi si stringono in modo significativo, dal momento che la legge di riforma prevede che entro 3 giorni dal deposito del ricorso venga fissata l’udienza che non sarà oltre 90 giorni, con uno scambio di memorie fra una parte e l’altra; il Giudice, inoltre, potrà prendere provvedimenti relativi ai minori, qualora valuti che ci siano situazioni di pericolo;
- sarà possibile fare in contemporanea domanda di separazione e divorzio, con un’ulteriore concentrazione di tempi rispetto ai 2-3 anni che occorrono attualmente per giungere ad una pronuncia di divorzio, in caso d giudiziale;
- la causa non dovrà più avere due fasi, presidenziale e istruttoria; l’udienza innanzi al Giudice, come detto, dovrà tenersi entro 90 giorni e i figli minori saranno sempre ascoltati; per sancire il divorzio occorrerà comunque il passaggio in giudicato della sentenza parziale di separazione e la cessazione ininterrotta della convivenza tra i coniugi; lo status di divorziato, che con la riforma potrà essere ottenuto in tempi molto più rapidi, incide in diverse questioni, come la possibilità di risposarsi con rito civile e l’uscita del coniuge dallo status di erede legittimario;
- tra i documenti necessari per presentare l’istanza di separazione, sarà richiesto anche un piano genitoriale, ovvero le parti che intendono separarsi devono presentare prova di come intendono seguire i figli nelle varie attività quotidiane che impegnano i minori, scolastiche e sportive; dovranno stabilire anche uno schema per gli incontri, così da consentire al Giudice di decidere al meglio sull’affidamento e diritto di visita; il Giudice potrà sanzionare la persona che accetta il piano genitoriale proposto ma poi non si impegna a rispettarlo nei tempi e nelle modalità; inoltre, è previsto un risarcimento nel caso in cui una delle due parti dovesse omettere al Giudice le proprie reali condizioni economiche, al fine di pagare un contributo di mantenimento inferiore.
Si veda ora nel particolare:
- Competenza territoriale (art.473-bis.11 c.p.c.)
Le regole di competenza territoriale prevedono un criterio prioritario se “devono essere adottati provvedimenti che riguardano un minore”: in questa ipotesi è competente il Tribunale del luogo in cui il minore ha la residenza abituale, a salvaguardia della sua continuità affettivo relazionale. Il criterio generale della residenza del convenuto (art.18 c.p.c.) è, dunque, secondario, ovvero si applica in mancanza di minori coinvolti nel processo. La residenza abituale del bambino deve essere decisa di comune accoro dei genitori, rientrando tra le questioni di particolare importanza. Per non frustrare lo spirito della norma è previsto che se vi è stato trasferimento del minore non autorizzato e non è decorso un anno, è competente il Tribunale del luogo dell’ultima residenza abituale del minore prima del trasferimento.
- Forma della domanda (artt. 473-bis.12 c.p.c. e seguenti)
Il procedimento si introduce con ricorso. Con la Riforma Cartabia sono state aggiunte nuove prescrizioni circa il contenuto obbligatorio del ricorso, in linea con la specificità della materia familiare:
- innanzitutto, il ricorso deve essere sottoscritto anche da ambo le parti, a rafforzamento della volontà conciliativa dei coniugi; non è pertanto più sufficiente la sola sottoscrizione dell’avvocato procuratore delle parti, come poteva farsi in precedenza;
- il contenuto del nuovo ricorso è prescritto all’art. 473-bis.12 c.p.c. e prevede tra le novità obbligatorie, l’indicazione specifica dei mezzi di prova di cui l’attore intende valersi e dei documenti che offre in comunicazione, l’indicazione dell’esistenza di altri procedimenti aventi ad oggetto in tutto o in parte le stesse domande o domande connesse, l’allegazione di copia di provvedimenti anche provvisori già adottati in altri procedimenti;
- se è fatta richiesta di contributo di mantenimento, e in ogni caso in presenza di figli minori, sin dal ricorso deve essere prodotta, oltre alle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, anche la documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati, nonché di quote sociali e gli estratti conto bancari e finanziari degli ultimi tre anni;
- nei procedimenti relativi ai minori, al ricorso deve essere allegato un piano genitoriale, che indica gli impegni e le attività quotidiane dei figli relative alla scuola, al percorso educativo, alle attività extra scolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze normalmente godute.
- Procedimento (contenzioso)
Dopo il deposito del ricorso, il Presidente del Tribunale nomina il Giudice relatore e fissa l’udienza che deve tenersi nei 90 giorni dal deposito.
La costituzione del convenuto deve avvenire almeno 30 giorni prima dell’udienza e le notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza da parte dell’attore al convenuto deve essere effettuata almeno 60 giorni liberi prima dell’udienza. Non c’è più dunque la struttura bifasica della comparizione davanti al Presidente (ovvero non è più prevista la c.d. “udienza presidenziale”) e della rimessione della causa al Collegio.
Tuttavia, prima della comparizione delle parti alla prima udienza, il Presidente o il Giudice da lui delegato ha la possibilità di emettere un decreto inaudita altera parte, nell’interesse dei figli, o nell’interesse delle parti nei limiti delle domande proposte, in caso di pregiudizio imminente o irreparabile, o quando la convocazione delle parti potrebbe pregiudicare l’attuazione dei provvedimenti. Il decreto deve essere confermato, modificato o revocato in apposita udienza fissata entro i 15 giorni successivi.
Dopo la costituzione del convenuto, è previsto lo scambio di memorie tra le parti. Entro 20 giorni prima dell’udienza di comparizione, è prevista la prima memoria del ricorrente, in cui prendere posizione sui fatti allegati dal convenuto e a pena di decadenza modificare e precisare le domande e le conclusioni già formulate, proporre domande ed eccezioni che sono conseguenza delle difese del convenuto, indicando i relativi mezzi di prova e documenti.
Fino a 10 giorni prima dell’udienza, il convenuto può depositare, a pena di decadenza, un’ulteriore memoria per la precisazione e modifica delle domande, eccezioni e conclusioni già proposte, per la proposizione di eccezioni non rilevabili d’ufficio, conseguenza delle domande riconvenzionali o delle difese proposte dall’attore nella prima memoria, e per l’indicazione dei mezzi di prova e la produzione dei documenti, anche a prova contraria.
Entro 5 giorni prima della data d’udienza è prevista una seconda memoria dell’attore contenente le sole indicazioni di prova contraria rispetto ai mezzi istruttori dedotti dal convenuto nella sua prima memoria.
Le decadenze sopra evidenziate valgono solo per le domande aventi ad oggetto diritti disponibili, mentre su affidamento e mantenimento dei figli minori possono sempre essere introdotte – fino al momento della precisazione delle conclusioni – domande nuove e nuovi mezzi prova, incluse nuove domande di mantenimento per i figli maggiorenni non autosufficienti e anche per il coniuge se si verificano mutamenti nelle circostanze o a seguito di nuovi accertamenti istruttori.
L’udienza di comparizione si svolge davanti al collegio o al giudice delegato e le parti devono comparire personalmente, salvo gravi e comprovati motivi. La mancata comparizione senza giustificato motivo, infatti, può essere valutata dal Giudice ai sensi dell’art.116 c.p.c. e anche ai fini della liquidazione delle spese.
Dopo la verifica della regolarità del contraddittorio il Giudice sente le parti ed esperisce il tentativo di conciliazione, con possibilità anche di formulare una motivata proposta conciliativa della controversia.
Se la conciliazione non riesce il Giudice dà, con ordinanza, i provvedimenti temporanei ed urgenti nell’interesse delle parti nei limiti della domanda, e nell’interesse dei figli. Quando pone a carico delle parti l’obbligo di versare un contributo economico il Giudice determina la data di decorrenza del provvedimento, con facoltà di farla retroagire fino alla data della domanda.
Il Giudice provvede poi sulle richieste istruttorie predisponendo il calendario delle udienze. Se già alla prima udienza la causa è matura per la decisione, il Giudice fa precisare le conclusioni, pronuncia i provvedimenti temporanei ed ordina la discussione orale della causa nella stessa udienza o, su richiesta di parte, in altra udienza.
L’udienza per l’assunzione dei mezzi istruttori ammessi deve svolgersi nei successivi 90 giorni. All’esito dell’istruttoria il Giudice fissa l’udienza di rimessione della causa in decisione, con assegnazione dei termini di 60 giorni prima dell’udienza per il deposito di note scritte di precisazione delle conclusioni, 30 giorni prima dell’udienza per il deposito di comparse conclusionali e i 15 giorni prima dell’udienza per il deposito di repliche.
All’udienza la causa è rimessa in decisione e il giudice delegato si riserva di riferire al Collegio, la sentenza è depositata nei successivi 60 giorni
- Possibilità di contemporanea proposizione delle domande di separazione e divorzio.
Il nuovo art. 473-bis.49 c.p.c. introduce la possibilità del cumulo di domande di separazione e scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. Nel dettaglio, il primo comma della norma prevede la possibilità di proporre contemporanea domanda di separazione e di divorzio, precisando che il divorzio potrà essere pronunciato solo previa verifica dei presupposti richiesti dalla normativa vigente: la disposizione, in particolare afferma che “negli atti introduttivi del procedimento di separazione personale le parti possono proporre anche domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio”. Ciò sta a significare che la domanda di divorzio può essere presentata anche dal convenuto nella comparsa di costituzione e risposta.
In virtù di questa disposizione, il divorzio potrà essere pronunciato solo dopo che già sia stata pronunciata, nel medesimo giudizio, la sentenza parziale di separazione, previo accertamento che tale decisione sia passata in giudicato e che sia trascorso il tempo richiesto (sulla base delle modifiche introdotte dalla legge 6 maggio 2015, n.55, un anno) dalla comparizione delle parti dinanzi al giudice nel procedimento in esame (nel quale sono state proposte contemporaneamente le domande di separazione e divorzio). Qualora tali presupposti non dovessero essere sussistenti, la domanda di divorzio dovrà essere dichiarata improcedibile.
In concreto, l’attore, con il ricorso, presenta distinte conclusioni: con la prima, chiede dichiararsi la separazione dei coniugi, con pronuncia parziale sullo status; con la seconda, sul presupposto del passaggio in giudicato della decisione di separazione, chiede pronunciarsi il divorzio.
La sentenza, per l’effetto, contiene autonomi capi per le diverse domande e determina la decorrenza dei diversi contributi economici eventualmente previsti. Viene quindi specificatamente indicata la necessità di puntualizzare la diversa decorrenza dell’assegno di mantenimento o di divorzio in favore del coniuge o dell’ex coniuge debole, stante la rilevanza statistica di tali domande, e al fine di evitare possibili sovrapposizioni di pronunce, con potenziali problemi di contraddittorietà di giudicati e di controversie nella fase esecutiva.
Prassi del Tribunale di Modena in tema di contemporanea proposizione delle domande di separazione e divorzio: la Sezione Prima di tale Tribunale ha ritenuto che – nel silenzio della norma – sia possibile il cumulo delle domande di separazione personale e di divorzio anche nei procedimenti congiunti. La trattazione delle cause avverrà secondo lo schema procedimentale di seguito individuato:
- deposito di un ricorso congiunto con il quale i coniugi chiedono pronunciarsi sia la separazione personale sia il divorzio;
- il Tribunale pronuncia la sentenza di separazione personale e, con separata ordinanza, rimette le parti davanti al Giudice per una udienza successiva che dovrà tenersi decorsi sei mesi dal passaggio ingiudicato della sentenza di separazione;
- all’udienza così stabilità il Tribunale si pronuncerà sulla cessazione degli effetti civili/scioglimento del matrimonio .
- Procedimento su domanda congiunta
Nell’art. 473-bis.51 c.p.c. la nuova disciplina uniforma il regime giuridico sotteso ai procedimenti che nascono da una domanda congiunta, vuoi che si tratti di copia matrimoniale, vuoi che si tratti di convivenza di fatto e sia per accordi o divorzi, sia per modifiche dei patti raggiunti.
La competenza può essere radicata presso il luogo di residenza dell’una o dell’altra parte. Anche se la norma sul punto tace, resta comunque competente anche il foro di residenza abituale del bambino, per il caso in cui questa non coincida con la residenza dei due genitori. Nell’ambito di questi procedimenti, l’audizione del bambino è disposta dal Giudice solo se necessario. La domanda si introduce con ricorso sottoscritto anche dalle parti e contiene le indicazioni di cui al già richiamato art. 473-bis.12 c.p.c. e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell’ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Con il ricorso le parti possono anche regolamentare, in tutto o in parte, i loro rapporti patrimoniali. Questa espressa previsione a favore anche dei trasferimenti immobiliari inclusi in schede negoziali di separazione o divorzio testimonia ancora una volta l’evoluzione ordinamentale nel senso di riconoscere sempre maggiore autonomia ai coniugi.
Udienza in forma scritta
La Riforma Cartabia codifica in via definitiva la possibilità di evitare l’udienza di comparizione dei coniugi, consentendo loro di rinunciarvi e di sostituirla con delle note scritte. Infatti, se le parti intendono avvalersi della facoltà di sostituire l’udienza con il deposito di note scritte, dovranno:
- fare espressa richiesta di rinuncia all’udienza nel ricorso introduttivo;
- dichiarare anticipatamente di non volersi riconciliare;
- depositare, ove esistenti, i documenti di cui all’art. 473-bis. 13, terzo comma, c.p.c. (ossia, la documentazione economica richiesta nel caso di procedimento contenzioso), nonché i provvedimenti relativi al minore emessi dall’autorità giudiziaria o da altra pubblica autorità
Udienza di comparizione dei coniugi
Dopo il deposito del ricorso e l’iscrizione a ruolo il presidente del Tribunale fissa l’udienza per la comparizione delle parti davanti al Giudice relatore e dispone la trasmissione degli atti al pubblico ministero, il quale esprime il proprio parere entro tre giorni prima della data di udienza. All’udienza il Giudice, sentite le parti e preso atto della loro volontà di non riconciarsi, rimette la causa al collegio per la decisione
Fase decisoria
Il Collegio provvede con sentenza con la quale omologa o prende atto degli accordi intervenuti tra le parti. Se gli accordi sono ritenuti in contrasto con gli interessi dei figli, convoca le parti indicando loro le modificazioni da adottare, e, in caso di inidonea soluzione, rigetta allo stato la domanda .
Modena lì, 05.04.2023
Avv. Giorgia Foppa Vincenzini- Coordinatore genitoriale e Curatore speciale del minore-
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